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Cellulari - E’ reato inviare sms indesiderati perché viene violata la privacy.

Le molestie tramite messaggi di testo sono punibili grazie alla sentenza 26680/04 che ha deliberato la Cassazione che tutela la riservatezza delle persone.


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Il caso è nato dalla storia di due fidanzati che si lasciano. L'uomo disturba continuamente la sua ex ragazza, diffondendo su internet un filmato che i due avevano girato nel periodo in cui tra loro andava tutto bene. Si trattava di uno spogliarello che la ragazza aveva fatto nel privato della casa al proprio uomo. Ha inviato poi lettere alla residenza della fidanzata, dal contenuto non certo rassicurante e, infine, gli ha inviato Sms dal contenuto molesto. La donna sentendosi in pericolo, ha cambiato due volte il numero di cellulare ma senza successo, il nuovo recapito dopo poco tempo non era più segreto.
A questo punto è intervenuta la Cassazione che si è occupata della vicenda. Le lungaggini della giustizia italiana hanno fatto sì che la prima norma applicabile al caso concreto non fosse l'articolo 167 del nuovo codice per la protezione dei dati personali, bensì il vecchio articolo 35 della legge 675/96. La differenza fra la vecchia norma (applicabile al caso concreto) e la nuova è che quest’ ultima punisce le condotte illecite solo se dal fatto derivi un danno. Non quindi ogni violazione della privacy fa sorgere la responsabilità penale di cui alla normativa "speciale", ma solo quelle da cui derivi, appunto, un danno. Nella vecchia normativa, infatti, se si verificava "nocumento" (un danno), ciò costituiva una circostanza aggravante e non (come ora) la condicio sine qua non della sussistenza del reato.
Per nocumento si intendono tutte le ripercussioni derivanti alla persona sotto il profilo patrimoniale o morale. L'articolo 167 del decreto legislativo 196/03 prevede che "è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di trarne per sé o altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento dei dati personali in violazione dell'articolo 26, se dal fatto deriva nocumento".
Fatte queste precisazioni relative all’odierna normativa, il caso di specie era ancora regolato dalla legge del 1996, e pertanto non era necessario che la condotta provocasse un danno. In principio, l’imputato è stato condannato per illecita diffusione dei dati personali. Dopo la punibilità è stata ritenuto sussistente in quanto l’imputato voleva "recare ad altri un danno". Quando, invece, aziende o società violano la privacy di cittadini, con più probabilità la punibilità sussiste in quanto le stesse vogliono trarre per sè o per gli altri profitto. Questo per quanto riguarda la diffusione del filmato via internet. Per quanto concerne invece l’ invio di Sms in grado di molestare e turbare la tranquillità del destinatario va precisato che il codice penale prevede all’articolo 660 che "chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro".
La norma richiamata, quindi, esclude che si verifichi il reato per l'invio dell'ordinaria posta (l'articolo sopra citato, infatti, punisce solo le condotte in luogo pubblico o aperto al pubblico o quelle commesse col mezzo del telefono). Per quello che riguarda gli sms, secondo l’ avvocato dell'imputato, non possono essere assimilati al telefono, ma piuttosto al mezzo epistolare, con la conseguenza che risulterebbe inapplicabile l'articolo 660 del codice penale. Il messaggio di testo ha analogie col mezzo epistolare, ma si sviluppa attraverso lo strumento telefonico.
La Cassazione veniva chiamata a risolvere il dubbio: se cioè le molestie telefoniche attuate via sms fossero punibili dall'articolo 660 del codice penale o meno. Secondo la Corte (sentenza n.26680/04), l'imputato deve rispondere anche di questo reato. La norma incriminatrice, infatti, punisce tutti i messaggi che "il destinatario è costretto a percepire, prima di poterne individuare il mittente".
In sostanza, mentre la posta ordinaria consente, una volta individuato il mittente, di gettare il plico e di non essere costretto a mettere a repentaglio la propria tranquillità, e per questo non opera la sanzione penale, il messaggio sms, costringendo il destinatario a leggere il contenuto prima di poter verificare il mittente, è equiparabile alla molestia telefonica e pertanto va sanzionata.
La Cassazione ha trascurato però un dato importante: i telefonini di nuova generazione consentono al destinatario, di identificare il mittente ancora prima di leggere il contenuto del messaggio e quindi, può decidere di cancellare un messaggio non desiderato, prima di leggerlo. Solo i modelli più vecchi funzionano nel modo descritto dalla Cassazione. E’ possibile ritenere non applicabile l'articolo 660 del codice penale in tutti i casi in cui il destinatario sia in possesso di un telefono cellulare che identifichi l’autore dell’ Sms prima del messaggio stesso. Di estremo interesse la sentenza esaminata perché tratta il tema del cambiamento delle norme sulla privacy. Nella parte in cui l’odierna regolamentazione richiede, ai fini della punibilità dell’illecito trattamento, l’esistenza di un requisito che è stato introdotto probabilmente per evitare l’insorgere di un immenso contenzioso.
Occorre poi sapere come la violazione della privacy possa comportare spesso anche una violazione della tranquillità del cittadino e viceversa. Molto spesso capita che i dati personali sono stati trattati in dispregio della normativa in vigore e magari venduti a società di marketing per mandare e-mail, sms, magari di carattere commerciale. E proprio per questo motivo dovrebbero essere analizzati entrambi i risvolti penalistici della vicenda, per tutelare al meglio il cittadino.

Per maggiori informazioni:
WWW.DENARO.IT


www.denaro.it
Data articolo: 09/12/2004

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