PrivacyLa Corte di Cassazione mette in guardia dall’uso ‘distratto’ dei telefonini con fotocamera, in una sentenza che rende definitiva la condanna di un giovane di origine albanesi con l’accusa di “interferenze illecite nella vita privata” di una ragazza immortalata più volte col suo cellulare.
Ma il verdetto, più in generale, fissa le regole per l’utilizzo corretto di un mezzo tecnologico sempre più diffuso.
A sostenerlo, la Corte di Cassazione in una sentenza con la quale ha reso definitiva la condanna per interferenze illecite nella vita privata inflitta ad A.T., un 25enne di origine albanese denunciato da una ragazza di Trento per averla fotografata col telefono cellulare mentre era sull’autobus e all’interno del negozio dove lavora.
Nel caso in questione, A. T., già condannato dal Tribunale della Libertà di Trento, luglio 2005, è stato processato anche per una serie di altri reati, tra cui quello di violenza privata, molestia e minaccia ma la Suprema Corte, più in generale, chiarisce in quale maniera gli Mms possano violare la privacy, fissandone i paletti per l’utilizzo.
Per la quinta sezione penale, sono da sanzionare “le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all’osservazione indiscreta di terzi”. Non solo: anche un mms scattato sul luogo di lavoro può provocare una “lesione di riservatezza”. Si tratta, secondo i guidici, di “interferenze illecite” ovunque si svolga il lavoro dei privati, in uno studio professionale come in un bar o un ristorante.
Ma non solo perché anche un mms scattato sul luogo di lavoro può provocare una “lesione della riservatezza” attraverso “illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere)”.
“La facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere”.
Infatti, sostiene ancora la Corte di Cassazione, l’art. 615 bis del codice penale “punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora”.

Anche un Mms, dunque, può costituire “intrusione” nella privacy se scattato “all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi”.

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